Con il fine di offrire ai clienti dello Studio dei Professionisti Riuniti che hanno dipendenti un agile manuale per abbattere il carico fisale si riportano una serie di strumenti che possono essere utilizzati all’interno della propria azienda.

BUONI PASTO

Il buono pasto (ticket restaurant) è il documento di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, che attribuisce al titolare il diritto di ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti della società di emissione.

SOGGETTI BENEFICIARI Tale benefits viene erogato dal datore di lavoro a favore di:

– lavoratori subordinati, sia con contratto full-time, sia part-time, anche qualora l’orario giornaliero non preveda una pausa per il pasto;
– titolare di un rapporto di collaborazione (esempio co.co.co.)

LA TASSAZIONE PER L’AZIENDA Per l’azienda che acquista i buoni pasto da distribuire ai dipendenti, il costo che sostiene è totalmente deducibile per competenza ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP). I ticket restaurant vengono inseriti tra le spese per il personale, e come tali la percentuale che può dedurre al fine del calcolo dell’imponibile è pari al 100%.
Quindi il costo relativo all’acquisto dei buoni pasto deve essere dedotto in riferimento al periodo d’imposta in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

LA TASSAZIONE PER IL DIPENDENTE Essendo i buoni pasto considerati compensi in natura sono soggetti a tassazione ai fini dell’IRPEF in capo al dipendente. Tuttavia, è stato previsto un importo giornaliero deducibile, equivalente a:

-4 euro al giorno, per coloro che ricevono il buono in formato cartaceo;
-8 euro al giorno, per coloro che ricevono il buono in formato elettronico.

LA TASSAZIONE PER LIBERO PROFESSIONISTA E DITTE INDIVIDUALI
Per ditte individuali senza dipendenti, il cui titolare utilizza in personalmente questi strumenti, la deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto dei buoni pasto è ammessa, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75%, per un importo massimo nel limite del 2% del fatturato annuo complessivo.
Ai fini IVA valgono le medesime regole previste per il datore di lavoro, con la possibilità di utilizzare un’aliquota ridotta al 4% e detrarre l’intero importo dei buoni pasto acquistati.

DISCIPLINA IVA
In base alle modifiche intervenute ad opera dell’articolo 83, comma 28, bis del D.L. n. 112/08, dal 1° settembre 2008 le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l’IVA (con aliquota del 4%) relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (nel rispetto del principio di inerenza), ivi comprendendo anche i costi per l’acquisto di buoni pasto.

VEICOLI ASSEGNATI AD USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

L’automobile è una delle agevolazioni più interessanti che un’azienda possa offrire ai propri dipendenti. Con l’espressione “ad uso promiscuo” si fa riferimento a veicoli che l’azienda prende a noleggio a lungo termine o in leasing, un vantaggio sia per i dipendenti che per l’azienda, dal momento che l’auto può essere utilizzata anche al di fuori dell’orario di lavoro, dunque anche per scopi personali.

ASPETTI DI DEDUCIBILITA’ FISCALE E DETRAIBILITA’ IVA
Si valuta l’eventuale riconoscimento dell’auto come strumento alternativo ad un aumento di retribuzione o come strumento di incentivazione personale.
Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti sono soggetti ad un regime più favorevole rispetto a quello ordinario: la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70%, applicabile sia al costo di acquisizione del veicolo sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione, …).
Tale regime è applicabile quando vengono soddisfatte determinate condizioni:

– l’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale;
-l’auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta del datore di lavoro;
– l’assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti;
– l’assegnazione deve risultare da idonea documentazione(per esempio da una clausola del contratto di assunzione, da un contratto di comodato, o da un accordo tra le parti).

Dal 1° luglio 2020 la percentuale di utilizzo privato dell’auto aziendale e le tasse che il dipendente deve pagare vengono calcolate in base ad una percentuale, che varia a seconda delle emissioni di anidride carbonica dell’auto in questione.
La percentuale va poi moltiplicata per il costo al km dell’auto in questione.
Per quanto riguarda le percentuali, il TUIR (art. 51, c. 4, lett. a, del TUIR) prevede:

Emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km25%
Emissioni di CO2 tra 60 e 160 g/km30%
Emissioni di CO2 tra 160 e 190 g/km50%
Emissioni di CO2 superiori a 190 g/km60%

Il benefit è calcolato:

– in modo forfettario: prescindendo quindi dalla reale percorrenza chilometrica;
– sulla base delle spese incluse nei costi ACI eventualmente riaddebitate al dipendente (per es. le spese per il carburante) e non sulle spese effettivamente sostenute dall’impresa;
– su base annua: in caso di assegnazione per un periodo inferiore all’anno, è necessario pertanto effettuare il ragguaglio.

RIADDEBITO PARZIALE O TOTALE DEI COSTI AL DIPENDENTE PER UTILIZZO PERSONALE
Vi è la possibilità di addebitare un importo, a titolo di concorso spese per uso privato, al lavoratore che utilizza l’auto, che risulta quindi maggiore rispetto al valore convenzionale stabilito dalle tabelle ACI per l’utilizzo privato del mezzo.

L’IMPORTO DETRAIBILE DALL’IMPRESA
Con la Circolare ministeriale 16 febbraio 2007 n. 11/E è stato precisato che:

nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell’utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall’impresa, queste somme andranno a decurtare il reddito di lavoro dipendente;
– considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell’impresa, è da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall’impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito;
– In ogni caso l’importo complessivamente deducibile dall’impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, “non può eccedere quello delle spese sostenute per l’autoveicolo dato in uso promiscuo”.

Il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore, il quale tratterrà l’importo in busta paga o incasserà direttamente l’importo, dietro presentazione della fattura, emessa entro il termine del periodo d’imposta. Da un punto di vista operativo, infatti, il valore del benefit può essere attribuito al dipendente mediante:

– inserimento in busta paga;
– fatturazione;
– parzialmente in busta paga e parzialmente con emissione fattura

BONUS CARBURANTE

Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023 i datori di lavoro privati hanno la possibilità di erogare buoni carburante di importo non superiore a 200 euro a lavoratore, senza che sia considerato reddito di lavoro dipendente. Se il valore dei buoni carburante erogati al lavoratore nel 2023 è superiore a 200 euro, concorrerà interamente a formare il reddito e sarà assoggettato a tassazione ordinaria. Il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
L’Agenzia delle Entrate precisa che per poter ottenere il bonus carburante da 200 euro non ci sono limiti di reddito né servono requisiti particolari o domande da inoltrare. Unico requisito è essere lavoratori dipendenti assunti in un’azienda del settore privato.
Quindi il lavoratore dipendente si può usufruire dell’incentivo in due modi:

– sotto forma di buoni benzina: sono gift card digitali che i datori di lavoro possono rilasciare ai dipendenti, compatibili con l’incentivo del Governo;
– tramite benefit aziendali: in questo caso, si può sommare ad altri eventuali fringe benefit destinati ai dipendenti.

BONUS BOLLETTE AI DIPENDENTI

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, l’art. 40 del DL 48/2023, in deroga all’art. 51 comma 3 del TUIR, i datori di lavoro hanno la possibilità di erogare un importo pari o inferiore a complessivi euro 1.000 per l’anno 2023 (mentre era pari ad euro 3.000 nel 2023), dei valori dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

TASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’

I premi di produttività verranno tassati nel 2024 al 5%: tale tassazione varrà per importi fino a 3.000 euro e per i lavoratori con redditi fino a euro 80.000
Sono confermati i fringe benefit esentasse: non concorreranno alla formazione del reddito per importi fino 1.000 euro, elevabile a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli.
Rientrano nei benefit i beni ceduti o servizi prestati al dipendente, le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche e per quelle relative ad affitti ed interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

BONUS INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Nel 2024 la nuova legge di bilancio ha introdotto delle agevolazioni per l’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato: il costo del lavoro sarà dedotto dal reddito al 120% e non al 100%, tale maggior deduzione viene elevata al 130% nel caso si assumessero lavorati a tempo indeterminato in condizioni svantaggiate (vedi disabili, donne con almeno due figli, giovani under 30, ex percettori del reddito di cittadinanza). Tale percentuale di deduzione verrà applicata sul valore dell’incremento occupazionale (es. una azienda ha 100 dipendenti, ne assume 40 a tempo indeterminato, la deduzione del 20% in più (o 30%) verrà applicata al costo del lavoro relativo ai 40 nuovi assunti.
Per poter beneficiare di questa agevolazione i datori di lavoro devono incrementare il numero di dipendente a tempo indeterminato, aver esercitato l’attività per tutto il periodo d’imposta 2023 e devono trovarsi in una situazione di normale operatività lavorativa.